giovedì 9 febbraio 2012

VOTATA LA FIDUCIA AL DECRETO SUL SOVRAFFOLLAMENTO DELLE CARCERI

CAMERA DEI DEPUTATI

XVI LEGISLATURA

584^ SEDUTA PUBBLICA    Giovedì 9 febbraio 2012 – Ore 10,15
ORDINE DEL GIORNO
1.      Seguito della discussione del disegno di legge:

S. 3074 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri (Approvato dal Senato)(C. 4909)

Votata la fiducia al decreto sul sovraffollamento delle carceri

La Camera, con 420 voti a favore e 78 contrari, ha votato la fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri (C. 4909).

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PRINCIPALI CONTENUTI DEL TESTO APPROVATO IN PRECEDENZA DAL SENATO

Il disegno di legge di conversione del D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, approvato dal Senato (A.C. 4909), introduce una serie di misure volte a mitigare la tensione carceraria determinata dalla condizione di sovraffollamento. Le principali innovazioni contenute nel testo trasmesso dal Senato sono le seguenti:
  • per ovviare al problema delle cd. "porte girevoli"  (casi di detenuti condotti nelle case circondariali per periodi brevissimi: nel 2010, 21.093 persone trattenute per un massimo di 3 giorni) si prevede che costituisca l'eccezione la detenzione in carcere dell'arrestato in flagranza di reato  (per illeciti di competenza del giudice monocratico) in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto e del rito direttissimo.  Si prevede pertanto: in via prioritaria, che sia disposta la custodia dell'arrestato  presso l'abitazione; in subordine che sia disposta la custodia presso idonee strutture della polizia giudiziaria; solo in via ulteriormente subordinata, che sia disposto l'accompagnamento nella casa circondariale;
  • il dimezzamento (da 96 a 48 ore) del termine entro il quale deve avvenire la citata udienza di convalida;
  • l'estensione da 12 a 18 mesi della soglia di pena detentiva, anche residua, per l'accesso alla detenzione domiciliare prevista dalla legge n. 199 del 2010:
  • un'integrazione delle risorse finanziarie, pari a circa 57,27 milioni di euro per l'adeguamento, potenziamento e messa a norma di infrastrutture carcerarie;
  • il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui si prevede la chiusura entro il 1° febbraio 2013;
  • l'estensione della partecipazione al dibattimento a distanza alla testimonianza di persone detenute;
  • l'estensione del regime delle visite in carcere (senza autorizzazione dell'amministrazione penitenziaria) ai parlamentari europei;
  • l'introduzione di un nuovo caso di illecito disciplinare dei magistrati, per inosservanza delle disposizioni relative al luogo di svolgimento dell'udienza di convalida;
  • l'estensione della disciplina sull'ingiusta detenzione ai procedimenti definiti prima dell'entrata in vigore del nuovo c.p.p. (24 ottobre 1989), con sentenza passata in giudicato dal 1° luglio 1988.

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