venerdì 30 dicembre 2011

PROVVEDIMENTO " SVUOTA CARCERI " E RELATIVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Decreto-Legge 22 dicembre 2011, n. 211 – Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2011)

Art. 1
Modifiche al codice di procedura penale
1. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono  apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.»;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'arrestato non può essere condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, né presso altra casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo disponga, con decreto motivato, per la mancanza o indisponibilità di altri idonei luoghi di custodia nel circondario in cui è stato eseguito l'arresto, per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di necessità.».

Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 123 è sostituito dal seguente: «Art. 123.(Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio del detenuto) - 1. Salvo quanto previsto dall'art.121, nonché dagli artt.449 comma 1 e 558 del codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito. Nel medesimo luogo si svolge l'interrogatorio della persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione.
Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessità o di urgenza il giudice con decreto motivato può disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a sé. ».
b) dopo l'art.123, è inserito il seguente: « Art. 123-bis (Custodia dell'arrestato). - 1. Nei casi previsti nell'art.558 del codice, l'arrestato viene custodito dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l'arresto. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato venga condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, o presso altra casa circondariale, anche quando gli ufficiali e agenti che hanno eseguito l'arresto rappresentino la pericolosità della persona arrestata o l'incompatibilità della stessa con la permanenza nelle camere di sicurezza ovvero altre ragioni che impediscano l'utilizzo di esse.».
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, è individuata la quota di risorse da trasferire dallo stato di previsione del Ministero della giustizia allo stato di previsione del Ministero dell'interno ai fini del ristoro delle spese sostenute in applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Art. 3
Modifiche alla legge 26 novembre 2010 n. 199

1.All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, nella rubrica e nel comma 1, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «diciotto».

Art. 4
Integrazione delle risorse finanziarie per il potenziamento, la ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie

1. Al fine di contrastare il sovrappopolamento degli istituti presenti sul territorio nazionale, per l'anno 2011, è autorizzata la spesa di euro 57.277.063 per le esigenze connesse all'adeguamento, potenziamento e alla messa a norma delle infrastrutture penitenziarie.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 5
Copertura finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, con esclusione dell'articolo 4, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 2011






RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DDL di conversione del DL 22 dicembre 2011, n. 211 - Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva  determinata dal sovraffollamento delle carceri


 
L’ARTICOLO 1 apporta una duplice modifica all’articolo 558 del codice di procedura penale, in materia di convalida dell’arresto e giudizio direttissimo innanzi al tribunale in composizione monocratica.
In primo luogo, viene introdotto il divieto di conduzione della persona arrestata nella casa circondariale. A tale divieto è possibile derogare solo quando non sia possibile assicurare altrimenti la custodia dell’arrestato da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ad esempio per l’indisponibilità di locali idonei, per ragioni di salute e per ogni altra ragione di necessità (ad esempio, ragioni di sicurezza o di ordine pubblico).

In questi casi, il pubblico ministero dovrà adottare un provvedimento motivato con cui dispone la carcerazione dell’arrestato, fermo restando che può anche disporne la custodia presso la sua abitazione o dimora. Con le stesse forme, il pubblico ministero potrà disporre la conduzione nella casa circondariale nel caso in cui gli ufficiali e agenti che hanno eseguito l’arresto rappresentino la pericolosità della persona arrestata o l’incompatibilità della stessa con la permanenza nelle camere di sicurezza (articolo 2, comma 1, lettera b)).
In secondo luogo, in relazione ai casi in cui sia il pubblico ministero, dopo averne avuto la messa a disposizione, a presentare l’imputato al giudice monocratico per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio direttissimo, viene soppressa, per fini acceleratori, la disposizione che consente di fissare l’udienza non entro le quarantotto ore dall’arresto, ma entro le quarantotto ore successive alla richiesta del pubblico ministero.

Queste modifiche consentiranno di limitare significativamente il numero dei detenuti che vengono condotti nelle case circondariali per periodi di tempo brevissimi (nel 2010, ben 21.093 persone sono state trattenute in carcere per un massimo di tre giorni). In tali casi, la carcerazione risulta particolarmente critica per l’amministrazione penitenziaria; inoltre, appare in contrasto con il principio del minor sacrificio della libertà personale, più volte richiamato dalla Corte costituzionale. Essa, infatti, non è giustificata né da esigenze processuali né da istanze di difesa sociale, giacché si tratta di persone delle quali, all’esito della convalida dell’arresto e del giudizio direttissimo, il giudice molto spesso dispone la scarcerazione.

 L’ARTICOLO 2  modifica l’articolo 123 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto-legislativo 28 luglio 1989, n. 271, stabilendo che non soltanto l’udienza di convalida dell’arresto e del fermo, ma anche l’interrogatorio delle persone che si trovino, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, deve avvenire nel luogo dove la persona è custodita. Soltanto in presenza di eccezionali motivi di necessità, l’autorità giudiziaria potrà disporre, con decreto motivato, il trasferimento per la comparizione davanti a sé del detenuto. Questa misura è destinata a limitare il trasferimento delle persone detenute da parte delle forze di polizia, con importanti effetti sia sul piano della sicurezza sia sul piano economico. L’articolo 2 inserisce,altresì, nelle norme di attuazione del codice di procedura penale il nuovo articolo 123-bis, in materia di custodia dell’arrestato nei casi previsti dall’articolo 558 del codice.

 L’ARTICOLO 3 del decreto-legge prevede l’innalzamento da dodici a diciotto mesi della soglia di pena detentiva, anche residua, per l’accesso alla detenzione presso il domicilio; restano invariate le altre disposizioni della legge 26 novembre 2010, n. 199, in particolare i commi 1 e 2 dell’articolo 1 che, rispettivamente, limitano al 31 dicembre 2013 la vigenza della medesima legge n. 199 del 2010 e stabiliscono le cause ostative alla detenzione domiciliare. Per effetto di tale modifica, il numero dei detenuti che potranno essere ammessi alla detenzione domiciliare, in base alla legge del 2010, potrà quasi raddoppiare; agli oltre 3.800 detenuti fino ad oggi effettivamente scarcerati se ne potranno aggiungere altri 3.327 (il risparmio di spesa sarà pari a 375.318 euro al giorno).

L’ARTICOLO 4 autorizza la spesa di eura 57.277.063 per far fronte alle necessità di edilizia carceraria. L’adeguamento, il potenziamento e la messa a norma delle infrastrutture penitenziarie costituiscono misure indispensabili per ridurre lo stato di tensione detentiva derivante dal sovrappopolamento degli istituti penitenziari. Ai fini della copertura è prevista l’utilizzazione delle risorse che si rendono disponibili a seguito della riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (lRPEF), per l’anno 2011.

L’ARTICOLO 5 contiene la norma di copertura finanziaria, che esclude la sussistenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che all’attuazione delle disposizioni del decreto-legge si provvederà mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ad esclusione di quelle relative all’adeguamento, al potenziamento e alla messa a norma delle infrastrutture penitenziarie, di cui all’articolo  4.

 L’ARTICOLO 6 stabilisce che il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

mercoledì 28 dicembre 2011

PIANO CARCERI E NUOVE COMPETENZE

La dichiarazione dello stato di emergenza delle carceri ha comportato,come noto, la nomina di un commissario delegato (ordinanza dell'allora presidente del consiglio dei ministri Berlusconi del 19 marzo 2010) nella persona del dr. Franco Ionta,capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Lo stato di emergenza era prorogato fino al 31 dicembre 2011.In previsione della scadenza, mercoledì scorso era stato preparato un emendamento da inserire nel "Milleproroghe" che prevedeva la proroga dei poteri di commissario delegato all'attuale capo del DAP fino al 3 dicembre 2012. Venerdì 23 dicembre, invece, il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto che prevede che i poteri di commissario delegato non siano più del capo del DAP Ionta ma di altra persona nominata ad hoc: il vice prefetto (promosso prefetto per l'occasione) Angelo Sinesio, già vice prefetto a Catania e uomo di fiducia del Ministro dell'Interno Cancellieri.

Il Ministro dell'Interno CANCELLIERI
Con questa scelta si registra di fatto il passaggio gestionale del piano carceri dal ministero della Giustizia  a quello dell'Interno guidato dalla Cancellieri. Tale novità (pare già pensata dall'ex Ministro Palma) non sembra poter dare,per motivi oggettivi,un'accellerazione alla realizzazione del piano carceri,in quanto il nuovo commissario Angelo Sinesio non ha esperienze né competenze in materia e interviene in un piano carceri già avviato da un anno e mezzo da Ionta con procedure di gara in corso (circa 70 milioni di euro riferite a padiglioni detentivi e con gare da bandire per circa 600 mln di euro) e con impiego di personale del DAP.Peraltro il nuovo commissario Angelo Sinesio non ha personale né sede. E' facile intuire quindi che serviranno mesi per capire cosa è stato fatto, cosa si dovrà fare e come.L'augurio e che si possa fare pesto e bene.

sabato 24 dicembre 2011

CARCERI : IL CDM PROROGA LO STATO D'EMERGENZA E NOMINA IL PREFETTO SINESIO DELEGATO PER IL PIANO CARCERI



Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, 23  dicembre  2011,alle ore 11,40 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Mario Monti e nel contesto dei provvedimenti presi in esame ed approvati ha deciso di prorogare  lo stato di emergenza dichiarato per far fronte al sovraffollamento nelle carceri, e completare gli interventi finalizzati ad assicurare salute e sicurezza dei detenuti, garantendo una migliore condizione di vita e la funzione rieducativa della pena.

LO STATO DI EMERGENZA

Le persone ristrette nei 206 istituti penitenziari italiani hanno raggiunto, a dicembre 2011, quota 69 mila circa, con un trend di incremento mensile di 700 detenuti, divenuto inarrestabile a partire dal periodo immediatamente successivo all'indulto (agosto 2006) che ridusse i detenuti a 39.005; 69 mila detenuti a fronte di una capienza di 45 mila persone: una condizione di sovraffollamento che ha indotto il Governo a dichiarare, il 13 gennaio del 2010, lo "stato di emergenza nazionale" delle carceri italiane.
La dichiarazione dello stato di emergenza nazionale delle carceri è fondata sul presupposto normativo della legge 225 del 24 febbraio 1992. Si tratta di una legge della protezione civile che consente di dichiarare lo stato di emergenza nazionale in presenza di situazioni che non siano riferite esclusivamente a episodi di calamità naturale, ma anche ad eventi che, per intensità ed estensione, debbano essere fronteggiati con poteri straordinari.
Lo stato di emergenza dovuto all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari,dichiarato dal Governo il 13 gennaio 2010 e prorogato successivamente fino al 31 dicembre 2011,nella seduta del 23 dicembre 2011 è stato ulteriormente prorogato.


Nella  stessa  seduta il  Consiglio dei  Ministri ha conferito al dott.  Angelo  SINESIO, nominato  prefetto, l’incarico  di Commissario  delegato  per  il  Piano  carceri.


P I A N O    C A R C E R I

 
Le linee di azione del Piano carceri - i tre pilastri: edilizia penitenziaria, misure deflattive della carcerazione e implementazione degli organici di Polizia Penitenziaria - sono inserite in un ampio disegno istituzionale perseguito dal Ministero della Giustizia volto a rimodulare le tecniche di esecuzione della pena, intervenire sui flussi in entrata ed in uscita dagli istituti di pena nonchè meglio raccordare le condizioni dell'esperienza carceraria con i dettami costituzionali, ferme restando le esigenze di massima sicurezza, protezione del personale preposto e rispetto della persona umana ristretta.
In sintesi, le misure previste dal Piano per stabilizzare il sistema penitenziario e risolvere lo stato emergenziale si saldano con le discipline esistenti e con le altre riforme di sistema, dando vita ad una strategia che opera in maniera integrata su più livelli:

- Tutela della persona umana e miglioramento delle condizioni di permanenza per i ristretti;

- Miglioramento delle condizioni di lavoro presso le strutture carcerarie;

- Valorizzazione del patrimonio immobiliare carcerario;

- Ammodernamento generale delle infrastrutture e incremento dell'utilizzo di nuove tecnologie per rendere più efficiente il sistema.

mercoledì 21 dicembre 2011

STATO EMERGENZA CARCERI SCADE IL 31.12.2011



Scade il 31 dicembre 2011 la proroga dello stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale.
(DPCM 11 gennaio 2011 pubblicato sulla G.U. n.16 del 21.01.2011).





Le persone ristrette nei 206 istituti penitenziari italiani hanno raggiunto, a gennaio 2010, quota 69 mila, con un trend di incremento mensile di 700 detenuti, divenuto inarrestabile a partire dal periodo immediatamente successivo all'indulto (agosto 2006) che ridusse i detenuti a 39.005; 69 mila detenuti a fronte di una capienza di 45 mila persone: una condizione di sovraffollamento che ha indotto il Governo a dichiarare, il 13 gennaio del 2010, lo "stato di emergenza nazionale" delle carceri italiane.
La dichiarazione dello stato di emergenza nazionale delle carceri è fondata sul presupposto normativo della legge 225 del 24 febbraio 1992. Si tratta di una legge della protezione civile che consente di dichiarare lo stato di emergenza nazionale in presenza di situazioni che non siano riferite esclusivamente a episodi di calamità naturale, ma anche ad eventi che, per intensità ed estensione, debbano essere fronteggiati con poteri straordinari.
Lo stato di emergenza dovuto all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 gennaio 2011 , essendo stata in particolare ravvisata la necessità di mantenere il regime derogatorio per il completamento degli interventi finalizzati ad assicurare la tutela della salute e la sicurezza dei detenuti.

lunedì 19 dicembre 2011

NUOVI COLLABORATORI DEL MINISTRO DI GIUSTIZIA

Giustizia: prende forma la squadra Severino


 

Stefania Di Tomassi, consigliere di Cassazione, è il nuovo capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia. Succede al dimissionario Arcibaldo Miller. Novità anche al vertice dell'UCAI, l'Ufficio per il Coordinamento delle Attività Internazionali, che sarà guidato da Eugenio Selvaggi, sostituto procuratore generale in Cassazione. Per lui, come per il nuovo capo degli ispettori ministeriali, la guardasigilli Paola Severino ha inoltrato al Csm la necessaria richiesta di fuori ruolo. Selvaggi prende il posto di Vittorio Paraggio, chiamato a svolgere il ruolo di vice capo di gabinetto insieme alla riconfermata Emilia Fargnoli.
E ancora una donna sarà alla guida della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA): si tratta di Donatella Intravaia, dirigente amministrativo proveniente dal Palazzo di giustizia di Milano, che succede al magistrato Stefano Aprile.
Confermati, infine, Augusta Iannini, capo dell'Ufficio Legislativo, e il suo vice Gabriele Iuzzolino.

 

sabato 17 dicembre 2011

CICCONE (Sappe) : " PIU' POLIZIOTTI PENITENZIARI IN CALABRIA"


«IL Sappe, primo e più rappresentativo sindacato della polizia penitenziaria,esprime, anche a nome degli iscritti all’organizzazione sindacale, vicinanza e solidarietà all’ispettore di Polizia Penitenziaria in servizio all’Istituto Penitenziario Vibonese e all’intera famiglia, che nella notte tra sabato e domenica ha subito l’incendio di due autovetture posteggiate in prossimità della propria abitazione».
Così si esprime Francesco Ciccone segretario provinciale dell’ OSAPPe che ha nche evidenziato le gravi conizioni di disagio in cui opera la Polizia Penitenziaria in Calabria "poiché a fronte del continuo aumento dei detenuti e del carico di lavoro degli istituti penitenziari della regione si continua a registrare una sistematica riduzione del personale della Polizia Penitenziaria e del comparto ministeri».





Peralto,continua Ciccone,va evidenziato anche il "considerevole arretrato nella liquidazione dei servizi di missione e del lavoro straordinario che, in considerazione della situazione di sovraffollamento,viene imposto al personale del Corpo. Per questo motivo riteniamo indispensabile che si proceda con assoluta urgenza all’aumento del personale della polizia penitenziaria ma anche di quello amministrativo,all’assegnazione di fondi per i sistemi tecnologici e di sicurezza, all'adeguamento del parco automezzi utilizzato per il trasporto dei detenuti e all'adeguamento delle risorse per la retribuzione del lavoro straordinario che il personale della polizia penitenziaria deve effettuare obbligatoriamente per necessità di sicurezza e non per propria scelta»

lunedì 12 dicembre 2011

SOLIDARIETA' DEL PRESIDENTE IONTA AL PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA DELLA CALABRIA

ROMA, 12 dicembre: dichiarazione Franco Ionta

Il capo dell’Amministrazione Penitenziaria Franco Ionta esprime solidarietà e vicinanza al personale in servizio negli istituti della Calabria a seguito dell’incendio doloso dell’auto di un ispettore avvenuto ieri mattina a Lamezia Terme. “Episodi intimidatori ai danni del personale di Polizia Penitenziaria – ha affermato Ionta - vanno respinti con fermezza. E’ importante che l’opinione pubblica sia correttamente informata sulla situazione di emergenza delle carceri e dell’importante e rischioso lavoro svolto dal personale. La presenza della Polizia Penitenziaria all’interno delle carceri è garanzia di sicurezza e legalità e anche in occasione di eventi critici, come quelli avvenuti in questi giorni ad Ancona e a Parma, denotano la grande professionalità con la quale tali situazioni vengono fronteggiate.”

domenica 11 dicembre 2011

A LAMEZIA TERME NELLA NOTTE INCENDIATE DUE AUTO DI UN ISPETTORE DI POLIZIA PENITENZIARIA IN SERVIZIO AL CARCERE DI VIBO VALENTIA


Carcere di Vibo Valentia

Due automobili di proprieta' di un ispettore della Polizia Penitenziaria e della moglie (una Ford Focus ed una Fiat 500) sono state incendiate stamattina a Lamezia Terme. Le vetture erano parcheggiate nei pressi dell'abitazione dell'ispettore, che lavora nel carcere di Vibo Valentia.
A dare notizia dell'intimidazione e' Gennarino De Fazio, dirigente nazionale della Uil Penitenziari. ''Al collega - afferma de Fazio - giungano i nostri piu' vivi sentimenti di solidarieta' e vicinanza, nella certezza che questi vili atti intimidatori non potranno in alcun modo avere influenza sulla professionalita' e sull'impegno che tutta la polizia penitenziaria di Vibo Valentia e dell'intera Calabria, profonde ogni giorno, sebbene in condizioni di estrema difficolta' operativa. Non e' il primo caso di intimidazione - dice ancora De Fazio - che sono costretti a subire i poliziotti penitenziari in servizio nelle carceri calabresi. Forse questo e' il prezzo che paghiamo al nostro impegno in prima fila nel contrasto al crimine organizzato, che trova nel momento penitenziario un punto alto di questa battaglia per la legalita'. Non ci faremo intimidire e proseguiremo con analogo impegno ad affermare l'autorevolezza dello Stato all'interno dei penitenziari''.


ALL'ISPETTORE DI POLIZIA PENITENZIARIA VITTIMA DELL'ATTENTATO LA PIU' VIVA  SOLIDARIETA' DA PARTE DI " CALABRIA PENITENZIARIA".