venerdì 30 dicembre 2011

PROVVEDIMENTO " SVUOTA CARCERI " E RELATIVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Decreto-Legge 22 dicembre 2011, n. 211 – Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2011)

Art. 1
Modifiche al codice di procedura penale
1. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono  apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.»;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'arrestato non può essere condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, né presso altra casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo disponga, con decreto motivato, per la mancanza o indisponibilità di altri idonei luoghi di custodia nel circondario in cui è stato eseguito l'arresto, per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di necessità.».

Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 123 è sostituito dal seguente: «Art. 123.(Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio del detenuto) - 1. Salvo quanto previsto dall'art.121, nonché dagli artt.449 comma 1 e 558 del codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito. Nel medesimo luogo si svolge l'interrogatorio della persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione.
Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessità o di urgenza il giudice con decreto motivato può disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a sé. ».
b) dopo l'art.123, è inserito il seguente: « Art. 123-bis (Custodia dell'arrestato). - 1. Nei casi previsti nell'art.558 del codice, l'arrestato viene custodito dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l'arresto. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato venga condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, o presso altra casa circondariale, anche quando gli ufficiali e agenti che hanno eseguito l'arresto rappresentino la pericolosità della persona arrestata o l'incompatibilità della stessa con la permanenza nelle camere di sicurezza ovvero altre ragioni che impediscano l'utilizzo di esse.».
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, è individuata la quota di risorse da trasferire dallo stato di previsione del Ministero della giustizia allo stato di previsione del Ministero dell'interno ai fini del ristoro delle spese sostenute in applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Art. 3
Modifiche alla legge 26 novembre 2010 n. 199

1.All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, nella rubrica e nel comma 1, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «diciotto».

Art. 4
Integrazione delle risorse finanziarie per il potenziamento, la ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie

1. Al fine di contrastare il sovrappopolamento degli istituti presenti sul territorio nazionale, per l'anno 2011, è autorizzata la spesa di euro 57.277.063 per le esigenze connesse all'adeguamento, potenziamento e alla messa a norma delle infrastrutture penitenziarie.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 5
Copertura finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, con esclusione dell'articolo 4, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 2011






RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DDL di conversione del DL 22 dicembre 2011, n. 211 - Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva  determinata dal sovraffollamento delle carceri


 
L’ARTICOLO 1 apporta una duplice modifica all’articolo 558 del codice di procedura penale, in materia di convalida dell’arresto e giudizio direttissimo innanzi al tribunale in composizione monocratica.
In primo luogo, viene introdotto il divieto di conduzione della persona arrestata nella casa circondariale. A tale divieto è possibile derogare solo quando non sia possibile assicurare altrimenti la custodia dell’arrestato da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ad esempio per l’indisponibilità di locali idonei, per ragioni di salute e per ogni altra ragione di necessità (ad esempio, ragioni di sicurezza o di ordine pubblico).

In questi casi, il pubblico ministero dovrà adottare un provvedimento motivato con cui dispone la carcerazione dell’arrestato, fermo restando che può anche disporne la custodia presso la sua abitazione o dimora. Con le stesse forme, il pubblico ministero potrà disporre la conduzione nella casa circondariale nel caso in cui gli ufficiali e agenti che hanno eseguito l’arresto rappresentino la pericolosità della persona arrestata o l’incompatibilità della stessa con la permanenza nelle camere di sicurezza (articolo 2, comma 1, lettera b)).
In secondo luogo, in relazione ai casi in cui sia il pubblico ministero, dopo averne avuto la messa a disposizione, a presentare l’imputato al giudice monocratico per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio direttissimo, viene soppressa, per fini acceleratori, la disposizione che consente di fissare l’udienza non entro le quarantotto ore dall’arresto, ma entro le quarantotto ore successive alla richiesta del pubblico ministero.

Queste modifiche consentiranno di limitare significativamente il numero dei detenuti che vengono condotti nelle case circondariali per periodi di tempo brevissimi (nel 2010, ben 21.093 persone sono state trattenute in carcere per un massimo di tre giorni). In tali casi, la carcerazione risulta particolarmente critica per l’amministrazione penitenziaria; inoltre, appare in contrasto con il principio del minor sacrificio della libertà personale, più volte richiamato dalla Corte costituzionale. Essa, infatti, non è giustificata né da esigenze processuali né da istanze di difesa sociale, giacché si tratta di persone delle quali, all’esito della convalida dell’arresto e del giudizio direttissimo, il giudice molto spesso dispone la scarcerazione.

 L’ARTICOLO 2  modifica l’articolo 123 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto-legislativo 28 luglio 1989, n. 271, stabilendo che non soltanto l’udienza di convalida dell’arresto e del fermo, ma anche l’interrogatorio delle persone che si trovino, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, deve avvenire nel luogo dove la persona è custodita. Soltanto in presenza di eccezionali motivi di necessità, l’autorità giudiziaria potrà disporre, con decreto motivato, il trasferimento per la comparizione davanti a sé del detenuto. Questa misura è destinata a limitare il trasferimento delle persone detenute da parte delle forze di polizia, con importanti effetti sia sul piano della sicurezza sia sul piano economico. L’articolo 2 inserisce,altresì, nelle norme di attuazione del codice di procedura penale il nuovo articolo 123-bis, in materia di custodia dell’arrestato nei casi previsti dall’articolo 558 del codice.

 L’ARTICOLO 3 del decreto-legge prevede l’innalzamento da dodici a diciotto mesi della soglia di pena detentiva, anche residua, per l’accesso alla detenzione presso il domicilio; restano invariate le altre disposizioni della legge 26 novembre 2010, n. 199, in particolare i commi 1 e 2 dell’articolo 1 che, rispettivamente, limitano al 31 dicembre 2013 la vigenza della medesima legge n. 199 del 2010 e stabiliscono le cause ostative alla detenzione domiciliare. Per effetto di tale modifica, il numero dei detenuti che potranno essere ammessi alla detenzione domiciliare, in base alla legge del 2010, potrà quasi raddoppiare; agli oltre 3.800 detenuti fino ad oggi effettivamente scarcerati se ne potranno aggiungere altri 3.327 (il risparmio di spesa sarà pari a 375.318 euro al giorno).

L’ARTICOLO 4 autorizza la spesa di eura 57.277.063 per far fronte alle necessità di edilizia carceraria. L’adeguamento, il potenziamento e la messa a norma delle infrastrutture penitenziarie costituiscono misure indispensabili per ridurre lo stato di tensione detentiva derivante dal sovrappopolamento degli istituti penitenziari. Ai fini della copertura è prevista l’utilizzazione delle risorse che si rendono disponibili a seguito della riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (lRPEF), per l’anno 2011.

L’ARTICOLO 5 contiene la norma di copertura finanziaria, che esclude la sussistenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che all’attuazione delle disposizioni del decreto-legge si provvederà mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ad esclusione di quelle relative all’adeguamento, al potenziamento e alla messa a norma delle infrastrutture penitenziarie, di cui all’articolo  4.

 L’ARTICOLO 6 stabilisce che il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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