PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. È istituita, presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, l'Anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena, di seguito denominata «Anagrafe».
2. L'Anagrafe è costituita da un archivio elettronico, aggiornato ogni sei mesi, accessibile, in forme digitali libere e aperte, da parte di chiunque vi abbia interesse attraverso il sito internet del Ministero della giustizia, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4, contenente, fatte salve le restrizioni giustificate da comprovate ragioni di sicurezza, le seguenti informazioni, relative ai singoli istituti di prevenzione e di pena presenti sul territorio nazionale:
a) bilanci e rendiconti di gestione;
b) informazioni relative alla struttura dell'istituto, tra le quali l'anno di costruzione, eventuali successivi interventi edilizi, il numero di bracci, il numero e la volumetria delle celle per ogni braccio, il numero di posti letto per cella, la disposizione delle celle e degli impianti sanitari, nonché la descrizione degli spazi disponibili per attività ricreative o lavorative;
c) informazioni relative agli interventi di edilizia penitenziaria eventualmente effettuati o in corso, con particolare riferimento ai dati relativi alla gestione e all'esecuzione degli appalti di lavoro e di servizi, comprensivi dei compensi erogati, dei nominativi di amministratori e consulenti con l'indicazione della rispettiva funzione, nonché degli estremi dei contratti di appalto;
d) curriculum e compensi del personale direttivo e dirigenziale effettivamente in servizio presso l'istituto;
e) informazioni relative al numero e al grado degli operatori di polizia penitenziaria effettivamente in servizio presso l'istituto;
f) informazioni relative al numero e alla retribuzione del personale amministrativo effettivamente in servizio presso l'istituto;
g) informazioni relative al numero di educatori, psicologi, assistenti sociali, medici e infermieri effettivamente in servizio presso l'istituto;
h) informazioni relative all'entità del personale distaccato e alla relativa destinazione;
i) informazioni relative al numero della popolazione ristretta presso l'Istituto;
l) descrizione in forma anonima della popolazione penitenziaria di ciascun istituto e della sua composizione per tipologie di reato, nazionalità, permanenza residua e passata, sesso e titolo di detenzione;
m) informazioni relative al numero dei detenuti prosciolti in seguito all'esecuzione di provvedimenti applicativi di misure di custodia cautelare;
n) informazioni relative al numero dei detenuti aventi diritto di voto;
o) informazioni relative al numero e alla provenienza dei detenuti residenti in regioni diverse da quella nel cui territorio è scontata la pena;
p) informazioni relative al numero dei detenuti ammessi al lavoro all'interno e all'esterno dell'istituto, referenze lavorative e mansioni assegnate;
q) descrizione dei progetti e dei corsi professionali e formativi svolti nell'istituto, comprensiva delle indicazioni degli enti referenti e del numero e della tipologia dei partecipanti;
r) informazioni relative al numero e alla qualifica del personale volontario;
s) informazioni relative al calcolo delle spese di sopravitto;
t) informazioni relative ai responsabili sanitari e dati relativi all'incidenza di patologie, anche di natura psichica, agli episodi di autolesionismo verificatisi nell'istituto, alle tossicodipendenze, all'incidenza di patologie tipiche o di particolare gravità o che assumano, o tendano ad assumere, carattere epidemico tra la popolazione detenuta;
u) informazioni relative ai tempi medi e alle modalità di esecuzione degli interventi medici, nonché al numero e alle caratteristiche dei decessi verificatisi nell'istituto;
v) copia del regolamento penitenziario vigente presso l'istituto;
z) informazioni generali sull'istituto.
3. L'Anagrafe contiene altresì le informazioni, rese disponibili in tempo reale, relative allo stato dei procedimenti amministrativi concernenti le istanze di trasferimento o declassificazione, i reclami e le richieste formalmente rivolte dai detenuti al direttore di ciascun istituto di pena ovvero all'amministrazione penitenziaria, nonché le informazioni concernenti lo stato dei procedimenti pendenti dinanzi alla magistratura di sorveglianza competente per territorio, attivati da ciascun detenuto. L'accesso alle informazioni di cui al periodo precedente è consentito unicamente ai difensori e ai soggetti a tal fine indicati dal detenuto, mediante accessi riservati, registrati, autenticati e autorizzati dalle competenti autorità dell'amministrazione penitenziaria, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia adotta, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento contente la disciplina del funzionamento e delle modalità di accesso all'Anagrafe, nonché della conservazione dei dati personali ivi contenuti, nel rispetto di quanto previsto dal capo I del titolo I della parte II del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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