sabato 7 gennaio 2012




LO SCHEMA,COMPLETO DI ARTICOLATO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA, CONTENENTE  LE RECENTI MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO PROPOSTE DAL GOVERNO.


Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà"
Articolato



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: «Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l’articolo 32;
Visto l’articolo 87, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354;
Visto l’articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
Ritenuta la necessità di garantire l’effettivo esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e una maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario mediante l’introduzione della Carta dei diritti e dei doveri;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del …;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230)


1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’art. 23, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il direttore dell’istituto, o un operatore penitenziario da lui designato, svolge un colloquio con il soggetto, al fine di conoscere le notizie necessarie per le iscrizioni nel registro, previsto dall’articolo 7 del Regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, e per iniziare la compilazione della cartella personale, nonché allo scopo di fornirgli le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 32 della legge e di consegnargli la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati prevista nel comma 2 dell’articolo 69 del presente regolamento. In particolare, vengono forniti chiarimenti sulla possibilità di ammissione alle misure alternative alla detenzione e agli altri benefici penitenziari e viene contestualmente richiesto al detenuto l’eventuale consenso all’utilizzo delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all’art. 275-bis del codice di procedura penale. Il verbale contenente la relativa dichiarazione del detenuto viene trasmesso senza ritardo all’autorità giudiziaria competente»;

b) all’art. 69, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All’atto dell’ingresso a ciascun detenuto o internato è consegnata la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, contenente l’indicazione dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, delle strutture e dei servizi ad essi riservati. Il contenuto della carta è stabilito con decreto del Ministro della giustizia da emanarsi entro centottanta giorni decorrenti dall’entrata in vigore della presente disposizione. Il decreto regola, altresì, le modalità con le quali la carta dei diritti deve essere portata a conoscenza dei familiari del detenuto e dell’internato. La carta dei diritti è fornita nelle lingue più diffuse tra i detenuti e internati stranieri».
2. Dall’attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.







Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà". 
Relazione  illustrativa


Il presente provvedimento contiene alcune modifiche al D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà), emanato in attuazione dell’art. 87 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Tali modifiche sono volte ad introdurre nell’ordinamento penitenziario la carta dei diritti e dei doveri del detenuto e dell’internato, destinata a sostituire la mera informazione attualmente prevista; ed invero, l’art. 32, primo comma, ord. pen. prevede che «i detenuti e gli internati all’atto del loro ingresso negli istituti e, quando sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento».

In attuazione della disposizione in oggetto, gli artt. 23 e 69 del regolamento n. 230/2000 prevedono, rispettivamente, che «il direttore dell’istituto o un operatore penitenziario da lui designato, svolge un colloquio con il soggetto ... allo scopo di fornirgli le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 32 della legge e di consegnargli l’estratto indicato nel comma 2 dell’articolo 69 del presente regolamento» e che «all’atto dell’ingresso a ciascun detenuto o internato è consegnato un estratto delle principali norme di cui al comma 1, con l’indicazione del luogo dove è possibile consultare i testi integrali. L’estratto suindicato è fornito nelle lingue più diffuse tra i detenuti e internati stranieri».
In relazione ai diritti e doveri spettanti al detenuto, pertanto, è attualmente prevista un’informazione limitata nei confronti del medesimo, consistente in un semplice estratto delle principali disposizioni contenute nella normativa vigente.

Al fine di garantire un più completo esercizio dei propri diritti e la maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario, si è pertanto previsto che l’informativa in questione sia sostituita da un più ampio documento destinato a contenere una chiara esplicazione del regime al quale il condannato e l’internato sono sottoposti, dei diritti che agli stessi spettano e dei doveri ai quali è necessario conformarsi all’interno della casa circondariale, nonché una compiuta descrizione delle strutture e dei servizi ad essi riservati. Il documento conterrà, ad esempio, l’indicazione dei principi che conformano l’attività trattamentale (rispetto della dignità della persona, imparzialità, ecc.), le disposizioni in materia di vestiario, igiene personale, alimentazione, permanenza all’aperto, i provvedimenti che possono essere presi in materia di sorveglianza particolare ed i relativi reclami, nonché le disposizioni che regolano la concessione delle misure alternative alla detenzione.

Il risultato che si intende ottenere è quello di una maggiore consapevolezza da parte della popolazione carceraria delle regole e dei diritti destinati a conformare la loro vita per un periodo di tempo più o meno lungo, periodo che in ogni caso costituisce sempre una parentesi rilevante che, si spera, possa concludersi con un arricchimento della persona e non con la negazione delle sue positive peculiarità.
Il documento dovrà, poi, essere portato a conoscenza anche dei familiari dei detenuti e degli internati, secondo modalità stabilite in un apposito decreto del Ministro della giustizia, consentendo anche a questi ultimi una migliore comprensione del contesto carcerario.
Le norme prevedono, infine, che il contenuto della carta venga analiticamente stabilito da un decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della disposizione.

L’art. 23 del regolamento penitenziario viene, poi, ulteriormente modificato mediante l’introduzione al suo interno della disposizione in base alla quale, al momento del colloquio con il direttore della struttura carceraria, deve essere da questi fornita adeguata informazione anche relativamente alle modalità di controllo elettronico di cui all’art. 275-bis c.p.p., ovvero alla possibilità di essere sottoposti a sorveglianza elettronica a distanza qualora i detenuti possano beneficiare della detenzione domiciliare o degli arresti domiciliari. In tale sede sarà, altresì, acquisito l’eventuale consenso del detenuto a tale modalità di controllo, del quale verrà senza ritardo notiziata l’autorità giudiziaria competente per le proprie eventuali determinazioni in merito.

Si otterrà, così, già al momento dell’ingresso in carcere un primo importante screening dei soggetti che si dichiarano disponibili al controllo remoto, rendendo più agevole il lavoro dell’autorità giudiziaria e minimizzando i rischi di emanare provvedimenti che non possono ricevere applicazione per il diniego del loro destinatario; attualmente, infatti, l’art. 275-bis del codice di procedura penale, prevede che il consenso in questione venga richiesto soltanto al momento in cui il provvedimento debba essere materialmente posto in esecuzione. Ferma restando, pertanto, la possibilità per il detenuto di negare il consenso fino a tale momento, la modifica normativa anticiperà la comunicazione della eventuale disponibilità dello stesso al momento del suo ingresso in istituto, minimizzando, ove ne sussistano le condizioni, il periodo di permanenza all’interno della struttura carceraria.

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